venerdì 15 aprile 2016

La documentazione richiesta dalla ARPA per i problemi di volume

Aggiornato 2015 - La legge quadro 447/95 e i sui decreti attuativi sono legge dello Stato, quindi tutti i comuni Italiani sono tenuti a chiedere almeno queste relazioni:

- La relazione previsionale di clima acustico;
- La relazione previsionale di impatto acustico;
- La relazione previsionale dei requisiti acustici passivi degli edifici.
Come in tutti gli ambiti di governo del territorio esiste la gerarchia: legge dello stato (in questo caso legge quadro 447/95 e i numerosi decreti attuativi, in primis il DPCM 14/11/97 e il DPCM 5/12/97), leggi attuative regionali, regolamenti comunali. Spesso i comuni hanno il piano di zonizzazione acustica ma non hanno un regolamento o delle norme tecniche allegate o queste non sono aggiornate, ma anche se non hanno un regolamento devono comunque sottostare alle disposizioni della propria Regione e alla legge dello Stato più recenti.
L’articolo 6 della suddetta legge quadro specifica quali sono le competenze dei comuni in ambito del rumore.
NOTA BENE Qualora il comune non chieda queste valutazioni acustiche potrebbe poi essere chiamato in causa se sorgessero problemi, ma si ricorda che in Italia i professionisti, le aziende e le imprese sono comunque tenuti a conoscere tutte le leggi vigenti e quindi sono comunque responsabili della mancata applicazione delle vigenti leggi nazionali.
Per legge dello Stato, la relazione previsionale di clima acustico oggi deve essere richiesta per aree interessate da nuovi insediamenti quali (vedi legge quadro nazionale 447/95, articolo 8, comma 3):
a) scuole e asili nido;
b) ospedali;
c) case di cura e di riposo;
d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2 (vedi lista successiva).
Da segnalare la legge 106 del 12 luglio 2011 che permette una autocertificazione solo per gli insediamenti residenziali da parte di un professionista che sia riconosciuto tecnico competente in acustica ambientale. In Lombardia viene chiesto spesso anche nel caso delle ristrutturazioni.
Si consiglia di contattare un tecnico competente in acustica ambientale come il nostro studio tecnico, si raccomanda che questo vostro incaricato (i nostri lo fanno di default) effettui comunque delle misure fonometriche per evitare poi cause legali complesse.
Lo studio previsionale di impatto acustico deve essere fatto per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale (vedi legge quadro nazionale 447/95 articolo 8 comma 1), sempre nel caso di AUA, i comuni sono tenuti a richiederlo per la realizzazione, modifica, potenziamento delle seguenti opere (articolo 8 comma 2):
a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (14), e successive modificazioni;
c) discoteche;
d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
e) impianti sportivi e ricreativi;
f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
Molte regioni specificano altre situazioni in modo più dettagliato, per esempio:
- Nel caso di rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti a:
- attività produttive, sportive e ricreative
- a postazioni di servizi commerciali polifunzionali,
- Nel caso di provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture,
- Nel caso di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive.
Molti comuni chiedono una valutazione di impatto acustico con studio di bonifica a esercizi e attività esistenti quando sorgono problemi con il vicinato, ciò è spesso concordato con gli uffici ARPA.
Dal febbraio 2012 esiste la possibilità di autocertificare, all'allegato B sono elencate 34 tipologie di attività che se sanno di non disturbare possono anche risparmiarsi lo studio di impatto acustico.
La regione Lombardia nel 2014 ha indicato 3 tipi di locale pubblico per cui il titolare può autocertificarsi chiarendo quando è obbligatorio chiedere aiuto a un tecnico acustico.
NOTA BENE il rischio di autocertificare il falso è sempre alto perchè tutte le attività devono sempre e comunque rispettare la legge sul rumore (il limite differenziale è sempre il più stringente ed è severo dopo le 22) e quindi è meglio che si faccia l'analisi da parte di un tecnico competente esperto di modo che sappia cosa può e cosa non può fare (dichiarare il falso in autocertificazione è un reato penale).
Lo studio previsionale dei requisiti acustici passivi degli edifici secondo il DPCM 5/12/97 deve essere oggi ancora richiesto dal comune alla domanda del permesso di costruire. Le due leggi sospensive del 2009 e 2010 sono state contestate dalla corte costituzionale nel 2015 e il decreto è oggi vigente, comunque non si è mai dispensato i comuni da chiedere che si applichino questi limiti.
Le tipologie di edificio contemplate nel decreto (tabella A) sono:
- categoria A: edifici adibiti a residenza o assimilabili;
- categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili;
- categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
- categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
- categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
- categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
- categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.
Si noti che in Lombardia il decreto vale anche per le opere di ristrutturazione e le ultime interpretazioni dello Stato stanno andando nella stessa direzione anche per le altre regioni.
collaudi in opera dell'isolamento acustico e della rumorosità degli impianti oggi sono obbligatori solo se richiesti dalla legge regionale o dai regolamenti comunali; pochi comuni si sono ‘portati avanti’ e già richiedono l’applicazione della nuova norma UNI 11367 per il rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici al rilascio dell'agibilità.
NB Se non è richiesto esplicitamente dal comune la norma UNI 11367 sulla classificazione acustica degli edifici ha oggi solo un valore volontario, per ora la applicano solo i costruttori che desiderano certificare la qualità acustica delle loro costruzioni e dimostrare ai clienti la qualità del loro lavoro.
Facciamo quindi un riassunto utile ai tecnici privati e comunali:
- nuovo edificio residenziale: fare clima in autocertificazione e previsione requisiti acustici al permesso di costruire;
- ristrutturazione residenziale in Lombardia: fare i requisiti acustici e anche il clima acustico se richiesto;
- nuova attività con potenziale di disturbare i vicini, anche in subentro: fare previsione impatto acustico da consegnare alla SCIA;
- nuova attività senza impianti interni ed esterni, senza musica, senza clienti fuori dal locale, che lavora solo di giorno: impatto in autocertificazione firmato dal titolare.
Si noti come questa sia una introduzione generale all'argomento, esistono situazioni specifiche che vanno valutate caso per caso (per esempio norme attuative comunali molto specifiche e differenziate).
Grazie a :  www.suonoevita.it

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